Questo saggio si presenta come una ampia critica alla giurisprudenza della Corte di Giustizia del Lussemburgo che si è formata dall’inizio del nuovo secolo sulla legittimità, dal punto di vista dei Trattati, delle legislazioni degli Stati membri in ordine alle c. d. «golden shares» da queste previste in relazione ai processi di privatizzazione delle imprese pubbliche. Dopo una breve ricostruzione delle origini e del significato autentico della nozione si è condotta una attenta ricognizione delle sue varietà legislative sulla scorta della stessa giurisprudenza comunitaria. Ad esito di ciò si è assodato che il concetto in parola copre realtà giuridiche assai differenti le une dalle altre: si va infatti dalla originaria e classica «azione d’oro» di derivazione britannica cui empiricamente si collegano i poteri pubblici che mantengono in capo all’autorità politica qualche forma di controllo sull’impresa privatizzata (analogo benché non identico a questa configurazione appare l’assetto dei Paesi Bassi); alla «action specifique» francese e belga non lontana da quel modello, ma diversamente da esso strutturata in base ad apposita previsione legislativa; allla fattispecie iberica (Regno di Spagna e Repubblica portoghese) fondata esclusivamente su una diretta previsione legislativa e successivi provvedimenti amministrativi (agli antipodi della soluzione anglosassone ma altrettanto netta); infine alla disciplina italiana molto più ambigua delle precedenti al punto da aver ingenerato dubbi sulla reale natura giuridica dei poteri, detti appunto «speciali» conservati al Governo in virtù di un meccanismo legislativo e amministrativo imperniato però sulla presenza di una clausola statutaria, ambiguità peraltro che in altra sede scientifica si è ritenuto di poter risolvere in ambito esclusivamente pubblicistico. Da quanto precede risulterebbe agevole imputare alla giurisprudenza comunitaria che ha assimilato tutte queste ipotesi (accomunandole in una condanna per violazione degli artt. 43 e 56 del Trattato - libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali -, savo che nel caso belga) un notevole impressionismo, fondato sul principio sostanziale della «natura della cosa» portato però ad un grado di formalismo esasperato, quasi di clausola di stile. Infatti i giudici pur di ottenere il risultato trascurano sovente le stesse argomentate Conclusioni degli Avvocati generali, non tenendo in alcun conto non solo le cennate specificità nazionali ma anche le norme dei Trattati che potrebbero suggerire esiti diversi, quali l’art. 295 sull’indifferenza comunitaria dei regimi proprietari pubblici o privati, e l’art. 86, II co., sulla missione di servizio pubblico. Tali rilievi critici trovano ulteriore fondamento nei confronti delle sentenze oggetto di puntuale commento, quali la Causa Commissione contro Germania, C-112/2005 (c.d. caso Volkswagen: deciso il 23/10/2007) e C-463/04 e C-464/04 (c.d. caso AEM: deciso il 6/12/2007), in cui la lontananza dalle fattispecie indagate è ancora più marcata. In sostanza la Corte, qui travolgendo la legge tedesca e la norma del codice civile italiano, sembra asseverare un’interpretazione della Costituzione economica comunitaria di impronta liberista anglosassone distante dall’originaria ispirazione dell’«economia sociale di mercato» dei Trattati e la cui modifica non spetta certo ai giudici ma ai popoli dell'Europa

"Vere" e "false" «golden shares» nella giurisprudenza comunitaria. La «deriva sostanzialista» della Corte di giustizia, ovvero il "formalismo" del principio della "natura della cosa": il caso Volkswagen, e altro .. / Spattini, Gian Claudio. - In: RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO PUBBLICO COMUNITARIO. - ISSN 1121-404X. - 1:(2008), pp. 245-305.

"Vere" e "false" «golden shares» nella giurisprudenza comunitaria. La «deriva sostanzialista» della Corte di giustizia, ovvero il "formalismo" del principio della "natura della cosa": il caso Volkswagen, e altro ...

SPATTINI, Gian Claudio
2008-01-01

Abstract

Questo saggio si presenta come una ampia critica alla giurisprudenza della Corte di Giustizia del Lussemburgo che si è formata dall’inizio del nuovo secolo sulla legittimità, dal punto di vista dei Trattati, delle legislazioni degli Stati membri in ordine alle c. d. «golden shares» da queste previste in relazione ai processi di privatizzazione delle imprese pubbliche. Dopo una breve ricostruzione delle origini e del significato autentico della nozione si è condotta una attenta ricognizione delle sue varietà legislative sulla scorta della stessa giurisprudenza comunitaria. Ad esito di ciò si è assodato che il concetto in parola copre realtà giuridiche assai differenti le une dalle altre: si va infatti dalla originaria e classica «azione d’oro» di derivazione britannica cui empiricamente si collegano i poteri pubblici che mantengono in capo all’autorità politica qualche forma di controllo sull’impresa privatizzata (analogo benché non identico a questa configurazione appare l’assetto dei Paesi Bassi); alla «action specifique» francese e belga non lontana da quel modello, ma diversamente da esso strutturata in base ad apposita previsione legislativa; allla fattispecie iberica (Regno di Spagna e Repubblica portoghese) fondata esclusivamente su una diretta previsione legislativa e successivi provvedimenti amministrativi (agli antipodi della soluzione anglosassone ma altrettanto netta); infine alla disciplina italiana molto più ambigua delle precedenti al punto da aver ingenerato dubbi sulla reale natura giuridica dei poteri, detti appunto «speciali» conservati al Governo in virtù di un meccanismo legislativo e amministrativo imperniato però sulla presenza di una clausola statutaria, ambiguità peraltro che in altra sede scientifica si è ritenuto di poter risolvere in ambito esclusivamente pubblicistico. Da quanto precede risulterebbe agevole imputare alla giurisprudenza comunitaria che ha assimilato tutte queste ipotesi (accomunandole in una condanna per violazione degli artt. 43 e 56 del Trattato - libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali -, savo che nel caso belga) un notevole impressionismo, fondato sul principio sostanziale della «natura della cosa» portato però ad un grado di formalismo esasperato, quasi di clausola di stile. Infatti i giudici pur di ottenere il risultato trascurano sovente le stesse argomentate Conclusioni degli Avvocati generali, non tenendo in alcun conto non solo le cennate specificità nazionali ma anche le norme dei Trattati che potrebbero suggerire esiti diversi, quali l’art. 295 sull’indifferenza comunitaria dei regimi proprietari pubblici o privati, e l’art. 86, II co., sulla missione di servizio pubblico. Tali rilievi critici trovano ulteriore fondamento nei confronti delle sentenze oggetto di puntuale commento, quali la Causa Commissione contro Germania, C-112/2005 (c.d. caso Volkswagen: deciso il 23/10/2007) e C-463/04 e C-464/04 (c.d. caso AEM: deciso il 6/12/2007), in cui la lontananza dalle fattispecie indagate è ancora più marcata. In sostanza la Corte, qui travolgendo la legge tedesca e la norma del codice civile italiano, sembra asseverare un’interpretazione della Costituzione economica comunitaria di impronta liberista anglosassone distante dall’originaria ispirazione dell’«economia sociale di mercato» dei Trattati e la cui modifica non spetta certo ai giudici ma ai popoli dell'Europa
2008
"Vere" e "false" «golden shares» nella giurisprudenza comunitaria. La «deriva sostanzialista» della Corte di giustizia, ovvero il "formalismo" del principio della "natura della cosa": il caso Volkswagen, e altro .. / Spattini, Gian Claudio. - In: RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO PUBBLICO COMUNITARIO. - ISSN 1121-404X. - 1:(2008), pp. 245-305.
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