Sono stati esaminati 91 casi giudiziari in ambito penale relativi alla responsabilità professionale nelle varie discipline chirurgiche (chirurgia generale, cardiochirurgia, chirurgia vascolare, chirurgia toracica, neurochirurgia, ortopedia, ostetricia-ginecologia, urologia, ORL, endoscopia), ricercando l'errore per azione od omissione (di diagnosi e/o di terapia) ed il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento. Per quanto riguarda le ipotesi di errore, in 18 casi l'errore diagnostico era non scusabile, in 13 l'errore riguardava l'omissione di terapia o il ricorso a mezzi incongrui od insufficienti. Vale a dire che in 60 casi non esisteva la prova medico-legale di responsabilità e questo per assenza di errore (51 casi – esclusione di elementi di censura nell'operato del sanitario), incertezza dell'errore (3 casi – assenza di sufficienti elementi), assenza di nesso di causale (6 casi – cioè si poteva riconoscere a monte un errore ma tale errore non aveva, però, alcuna influenza dal punto di vista causale). In sostanza, in circa due terzi dei casi esaminati – analogamente ad altre casistiche italiane [Padova (883 casi): nel 62.2% dei casi assenza della prova della responsabilità; Genova (334 casi): nel 68,2 dei casi assenza della prova della responsabilità] – non è stata raggiunta la prova medico-legale idonea alla dimostrazione della responsabilità penale.

La responsabilità professionale del chirurgo. Esame di una casistica autoptica / Crestani, Carlo. - (2005), pp. 31-33. (Intervento presentato al convegno 14° International Meeting on Forensic Medicine Alpe-Adria-Pannonia tenutosi a Lignano Sabbiadoro (Italy) nel 2005, may 5-7).

La responsabilità professionale del chirurgo. Esame di una casistica autoptica

CRESTANI, Carlo
2005-01-01

Abstract

Sono stati esaminati 91 casi giudiziari in ambito penale relativi alla responsabilità professionale nelle varie discipline chirurgiche (chirurgia generale, cardiochirurgia, chirurgia vascolare, chirurgia toracica, neurochirurgia, ortopedia, ostetricia-ginecologia, urologia, ORL, endoscopia), ricercando l'errore per azione od omissione (di diagnosi e/o di terapia) ed il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento. Per quanto riguarda le ipotesi di errore, in 18 casi l'errore diagnostico era non scusabile, in 13 l'errore riguardava l'omissione di terapia o il ricorso a mezzi incongrui od insufficienti. Vale a dire che in 60 casi non esisteva la prova medico-legale di responsabilità e questo per assenza di errore (51 casi – esclusione di elementi di censura nell'operato del sanitario), incertezza dell'errore (3 casi – assenza di sufficienti elementi), assenza di nesso di causale (6 casi – cioè si poteva riconoscere a monte un errore ma tale errore non aveva, però, alcuna influenza dal punto di vista causale). In sostanza, in circa due terzi dei casi esaminati – analogamente ad altre casistiche italiane [Padova (883 casi): nel 62.2% dei casi assenza della prova della responsabilità; Genova (334 casi): nel 68,2 dei casi assenza della prova della responsabilità] – non è stata raggiunta la prova medico-legale idonea alla dimostrazione della responsabilità penale.
2005
La responsabilità professionale del chirurgo. Esame di una casistica autoptica / Crestani, Carlo. - (2005), pp. 31-33. (Intervento presentato al convegno 14° International Meeting on Forensic Medicine Alpe-Adria-Pannonia tenutosi a Lignano Sabbiadoro (Italy) nel 2005, may 5-7).
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